Art. 1
Ambito di applicazione e obiettivi
In vigore dal 29 set 2008
Ambito di applicazione e obiettivi
Il presente regolamento istituisce disposizioni riguardanti:
a)
l’autorizzazione dei pescherecci comunitari a praticare:
i)
attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e detto paese; oppure
ii)
attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione di misure di conservazione e di gestione adottate nell’ambito di un’organizzazione regionale per la gestione della pesca o di una struttura simile di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, di seguito «ORGP»; oppure
iii)
attività di pesca, fuori dalle acque comunitarie, che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo di pesca o di un’ORGP;
b)
l’autorizzazione dei pescherecci di paesi terzi a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie;
nonché gli obblighi di comunicazione relativi alle attività autorizzate.
Storico versioni
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