Art. 1

Ambito di applicazione e obiettivi

In vigore dal 29 set 2008
Ambito di applicazione e obiettivi Il presente regolamento istituisce disposizioni riguardanti: a) l’autorizzazione dei pescherecci comunitari a praticare: i) attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e detto paese; oppure ii) attività di pesca che rientrano nell’ambito di applicazione di misure di conservazione e di gestione adottate nell’ambito di un’organizzazione regionale per la gestione della pesca o di una struttura simile di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, di seguito «ORGP»; oppure iii) attività di pesca, fuori dalle acque comunitarie, che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo di pesca o di un’ORGP; b) l’autorizzazione dei pescherecci di paesi terzi a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie; nonché gli obblighi di comunicazione relativi alle attività autorizzate.
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Ambito di applicazione e obiettivi (Art. 1 Regolamento (UE) 2008/1006) — Testo vigente | Portale Normativo