Art. 3

Disposizione generale

In vigore dal 29 set 2008
Disposizione generale Possono praticare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie solo i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un’autorizzazione in conformità del presente regolamento.
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Disposizione generale (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/1006) — Testo vigente | Portale Normativo