Art. 5
Criteri di ammissibilità
In vigore dal 29 set 2008
Criteri di ammissibilità
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione solo le domande di autorizzazione per pescherecci battenti la loro bandiera:
a)
che già esercitano attività di pesca e che, nei precedenti dodici mesi di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo interessato o, nel caso di un nuovo accordo, nell’ambito dell’accordo precedente, abbiano soddisfatto, ove opportuno, le condizioni previste dall’accordo per il periodo considerato;
b)
che nei dodici mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca siano stati oggetto di un procedimento sanzionatorio per infrazioni gravi o siano stati considerati sospetti di tali violazioni ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro e/o laddove il proprietario del peschereccio sia cambiato e il nuovo proprietario fornisca garanzie di soddisfare le condizioni;
c)
che non figurino nell’elenco INN;
d)
per i quali i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca siano completi ed esatti;
e)
che siano in possesso di una licenza di pesca quale prevista dal regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza (8);
f)
per i quali le informazioni prescritte dall’accordo interessato siano state disponibili e accessibili all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni; e
g)
per i quali le domande di autorizzazione di pesca siano conformi alle disposizioni dell’accordo interessato e del presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di autorizzazioni di pesca di cui richiedono la trasmissione siano commisurate alle possibilità di pesca di cui dispongono in virtù dell’accordo interessato.
Storico versioni
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