Art. 7
Mancata trasmissione di domande
In vigore dal 29 set 2008
Mancata trasmissione di domande
1. La Commissione non trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui:
a)
i dati forniti dallo Stato membro conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento siano incompleti per il peschereccio in questione;
b)
le possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro interessato siano insufficienti, in considerazione delle specifiche tecniche dell’accordo interessato e le domande da esso presentate;
c)
le condizioni previste dall’accordo interessato e dal presente regolamento non siano soddisfatte.
2. In caso di mancata trasmissione di una o più domande, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e ne espone la motivazione.
Se lo Stato membro non concorda con le motivazioni della Commissione, le trasmette entro cinque giorni lavorativi le informazioni o documenti che suffragano il suo dissenso. La Commissione riesamina la domanda sulla scorta di tali dati.
Storico versioni
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