Art. 8

Informazione

In vigore dal 29 set 2008
Informazione 1.   La Commissione informa senza indugio lo Stato membro di bandiera, per via elettronica, dell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni o della decisione dell’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni di non rilasciare un’autorizzazione di pesca per un determinato peschereccio. Se un accordo interessato lo prescrive o lo prevede, i documenti di accompagnamento e gli originali sono inviati su supporto cartaceo e/o per via elettronica. 2.   Lo Stato membro di bandiera comunica immediatamente ai proprietari dei pescherecci interessati le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1. 3.   Se un’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni comunica alla Commissione di aver deciso di sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario nell’ambito di un accordo, la Commissione informa immediatamente, per via elettronica, lo Stato membro di bandiera di tale peschereccio. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente tale informazione al proprietario del peschereccio. 4.   La Commissione, in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con la corrispondente autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni, effettua controlli volti ad accertare la compatibilità della decisione di negare o sospendere un’autorizzazione di pesca con l’accordo interessato e informa entrambi dell’esito dei controlli realizzati.
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