Art. 6

Trasmissione delle domande

In vigore dal 29 set 2008
Trasmissione delle domande 1.   La Commissione trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dello Stato membro in conformità del presente articolo. 2.   La Commissione esamina le richieste di trasmissione delle domande tenendo conto dei seguenti elementi: a) le possibilità di pesca assegnate ad ogni Stato membro dal Consiglio sulla base dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell’articolo 37 del trattato; e b) le condizioni stabilite nell’accordo interessato e nel presente regolamento. 3.   La Commissione verifica che: a) le condizioni fissate all’ siano soddisfatte; e b) le domande di autorizzazioni di pesca di cui lo Stato membro interessato richiede la trasmissione siano commensurate alle possibilità di pesca previste dall’accordo interessato, tenendo conto delle domande di tutti gli Stati membri.
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