Art. 6

Atto di ricorso

In vigore dal 1 ago 2008
Atto di ricorso 1.   L'atto di ricorso contiene: a) il nome e l'indirizzo del ricorrente; b) se il ricorrente si fa rappresentare, il nome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante; c) l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b); d) gli estremi della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente; e) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti; f) se del caso, la natura delle prove dedotte e l'esposizione dei fatti suffragati da tali prove; g) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nell'atto di ricorso, devono essere considerate riservate; h) una dichiarazione da cui risulti se il ricorrente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione. 2.   L'atto di ricorso è accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso di cui all' del regolamento (CE) n. 340/2008. L'atto di ricorso è altresì corredato, se il ricorrente è una persona giuridica, dell'atto o degli atti costituivi, di un estratto recente del registro delle società, imprese o associazioni o di qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica. 3.   Se l'atto di ricorso non è conforme al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2, il cancelliere fissa il termine entro il quale esso può essere regolarizzato dal ricorrente. Il cancelliere può assegnare tale termine una sola volta. Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sospeso. 4.   Se constata un'irregolarità che rende irricevibile il ricorso, il cancelliere invia senza indugio un parere motivato al presidente. Quando assegna un termine a norma del paragrafo 3, il cancelliere invia il parere motivato dopo la relativa scadenza sempre che l'irregolarità non sia stata corretta. 5.   Il cancelliere notifica senza indugio l'atto di ricorso all'agenzia. 6.   Sul sito Internet dell'agenzia è pubblicato un avviso indicante la data di registrazione dell'atto di ricorso, il nome e l'indirizzo delle parti, l'oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e un sommario dei motivi e dei principali argomenti addotti. Il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell'avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:771:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Atto di ricorso (Art. 6 Regolamento (UE) 2008/771) — Testo vigente | Portale Normativo