Art. 27

Disposizioni di applicazione

In vigore dal 1 ago 2008
Disposizioni di applicazione 1.   Le norme procedurali aggiuntive necessarie per l'efficace svolgimento dei ricorsi e per la buona organizzazione dei lavori della commissione di ricorso, in particolare le norme per l'attribuzione dei ricorsi ai membri della stessa, sono stabilite con la procedura di cui al paragrafo 3. 2.   Le istruzioni pratiche destinate alle parti e agli intervenienti e le istruzioni relative alla preparazione e allo svolgimento delle udienze della commissione di ricorso nonché al deposito e alla notificazione delle memorie od osservazioni scritte sono stabilite con la procedura di cui al paragrafo 3. 3.   Il presidente e gli altri due membri nominati a norma dell'articolo 89, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 1907/2006 adottano le norme e i provvedimenti previsti dal presente regolamento a maggioranza dei voti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:771:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni di applicazione (Art. 27 Regolamento (UE) 2008/771) — Testo vigente | Portale Normativo