Art. 25

Sospensione del procedimento

In vigore dal 1 ago 2008
Sospensione del procedimento Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può sospendere il procedimento di ricorso di propria iniziativa o su richiesta di una parte. Se una delle parti si oppone, la decisione di sospensione deve essere motivata.
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Sospensione del procedimento (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/771) — Testo vigente | Portale Normativo