Art. 25
Sospensione del procedimento
In vigore dal 1 ago 2008
Sospensione del procedimento
Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può sospendere il procedimento di ricorso di propria iniziativa o su richiesta di una parte.
Se una delle parti si oppone, la decisione di sospensione deve essere motivata.
Storico versioni
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