Art. 23
Termini
In vigore dal 1 ago 2008
Termini
1. Ogni termine fissato in seno o in base al regolamento (CE) n. 1907/2006 o al presente regolamento ai fini dei procedimenti di ricorso è calcolato secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. Se un termine espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato con decorrenza dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica l'evento o si compie l'atto non è incluso nel termine.
3. Il termine espresso in settimane, mesi o anni scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno ha lo stesso nome ovvero lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto dal quale il termine stesso decorre.
Se in un termine espresso in mesi o in anni il giorno determinato per la sua scadenza manca nell'ultimo mese, la scadenza avviene con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese.
4. Quando un termine è espresso in mesi e in giorni, si computano dapprima i mesi interi e poi i giorni.
5. I termini comprendono i giorni festivi ufficiali dell'agenzia, i sabati e le domeniche.
6. Se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del giorno lavorativo successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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