Art. 21

Decisione

In vigore dal 1 ago 2008
Decisione 1.   La decisione contiene le informazioni seguenti: a) un'indicazione da cui risulti che la decisione è adottata dalla commissione di ricorso; b) la data della decisione; c) il nome dei membri della commissione di ricorso che hanno partecipato al procedimento; d) il nome delle parti, degli intervenienti, e dei loro rappresentanti nel procedimento; e) le conclusioni delle parti; f) un riassunto dei fatti; g) la motivazione della decisione; h) il dispositivo della decisione della commissione di ricorso comprendente, se del caso, l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove e la decisione sul rimborso delle tariffe riscosse a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008. 2.   Il presidente e il cancelliere sottoscrivono la decisione; la sottoscrizione può essere effettuata in forma elettronica. L'originale della decisione è depositato preso la cancelleria. 3.   La decisione è notificata alle parti a norma dell'. 4.   La decisione è accompagnata dall'avviso dell'impugnabilità della decisione a norma dell'articolo 230 del trattato e dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tale avviso reca altresì l'indicazione dei termini d'impugnativa. L'omissione di tale avviso non costituisce motivo di invalidità della decisione. 5.   Le decisioni finali della commissione di ricorso sono adeguatamente pubblicate nella loro integralità, a meno che il presidente non decida diversamente su richiesta motivata di una delle parti.
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