Art. 20
Votazione
In vigore dal 1 ago 2008
Votazione
Le votazioni, ove necessarie, si svolgono nell'ordine di cui all', paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia il presidente, se è altresì il relatore, vota per ultimo.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
Non è ammessa l'astensione.
Storico versioni
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