Art. 20

Votazione

In vigore dal 1 ago 2008
Votazione Le votazioni, ove necessarie, si svolgono nell'ordine di cui all', paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia il presidente, se è altresì il relatore, vota per ultimo. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. Non è ammessa l'astensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:771:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo