Art. 19

Deliberazione

In vigore dal 1 ago 2008
Deliberazione 1.   Solo i tre membri della commissione che decidono sul ricorso partecipano alla deliberazione. Le deliberazioni sono e devono rimanere segrete. 2.   Nel corso della deliberazione, ogni membro della commissione di ricorso esprime il proprio parere motivandolo. Il relatore esprime il proprio parere per primo e il presidente, se non è altresì il relatore, per ultimo.
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Deliberazione (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/771) — Testo vigente | Portale Normativo