Art. 19
Deliberazione
In vigore dal 1 ago 2008
Deliberazione
1. Solo i tre membri della commissione che decidono sul ricorso partecipano alla deliberazione. Le deliberazioni sono e devono rimanere segrete.
2. Nel corso della deliberazione, ogni membro della commissione di ricorso esprime il proprio parere motivandolo.
Il relatore esprime il proprio parere per primo e il presidente, se non è altresì il relatore, per ultimo.
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