Art. 17
Spese relative all'acquisizione delle prove
In vigore dal 1 ago 2008
Spese relative all'acquisizione delle prove
1. I testimoni e gli esperti che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e di soggiorno.
I testimoni che sono convocati dalla commissione di ricorso e compaiono dinanzi ad essa hanno diritto al risarcimento del mancato guadagno.
Gli esperti che non fanno parte del personale dell'agenzia hanno diritto a un corrispettivo per le prestazioni fornite.
2. Gli importi dovuti sono versati ai testimoni dopo la deposizione e agli esperti dopo l'espletamento dell'incarico. Può tuttavia essere versato un anticipo.
3. Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia definisce le modalità di calcolo degli importi dovuti e degli anticipi da versare.
4. Sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, e d'intesa con il consiglio d'amministrazione, le norme di attuazione riguardanti:
a)
l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove;
b)
le modalità di versamento degli importi dovuti a testimoni ed esperti a titolo di rimborso, risarcimento o corrispettivo.
5. Le norme di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate tenendo conto, se del caso, di norme analoghe vigenti in altri settori del diritto comunitario.
Storico versioni
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