Art. 15
Provvedimenti procedurali
In vigore dal 1 ago 2008
Provvedimenti procedurali
1. La commissione di ricorso può adottare provvedimenti procedurali in qualsiasi momento del procedimento.
2. I provvedimenti procedurali hanno in particolare lo scopo di:
a)
garantire il corretto svolgimento del procedimento e agevolare l'acquisizione delle prove;
b)
determinare i punti sui quali le parti devono presentare ulteriori argomenti;
c)
chiarire le conclusioni, i motivi e gli argomenti delle parti e i punti su cui queste controvertono.
3. I provvedimenti procedurali possono in particolare consistere nel:
a)
porre quesiti alle parti;
b)
invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su determinati aspetti della controversia;
c)
chiedere informazioni alle parti o a terzi;
d)
chiedere la produzione di documenti relativi alla controversia;
e)
convocare le parti o i loro rappresentanti a riunioni;
f)
richiamare l'attenzione sui punti che rivestono un'importanza particolare o su quelli che non appaiono più controversi;
g)
formulare osservazioni che possono aiutare a concentrare il procedimento sui punti essenziali.
Storico versioni
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