Art. 15

Provvedimenti procedurali

In vigore dal 1 ago 2008
Provvedimenti procedurali 1.   La commissione di ricorso può adottare provvedimenti procedurali in qualsiasi momento del procedimento. 2.   I provvedimenti procedurali hanno in particolare lo scopo di: a) garantire il corretto svolgimento del procedimento e agevolare l'acquisizione delle prove; b) determinare i punti sui quali le parti devono presentare ulteriori argomenti; c) chiarire le conclusioni, i motivi e gli argomenti delle parti e i punti su cui queste controvertono. 3.   I provvedimenti procedurali possono in particolare consistere nel: a) porre quesiti alle parti; b) invitare le parti a pronunciarsi per iscritto od oralmente su determinati aspetti della controversia; c) chiedere informazioni alle parti o a terzi; d) chiedere la produzione di documenti relativi alla controversia; e) convocare le parti o i loro rappresentanti a riunioni; f) richiamare l'attenzione sui punti che rivestono un'importanza particolare o su quelli che non appaiono più controversi; g) formulare osservazioni che possono aiutare a concentrare il procedimento sui punti essenziali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:771:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo