Art. 14

Regime linguistico

In vigore dal 1 ago 2008
Regime linguistico 1.   La lingua in cui è redatto l' atto di ricorso costituisce la lingua procedurale. Se il ricorrente è il destinatario della decisione impugnata, l'atto di ricorso è depositato nella lingua in cui è redatta la decisione o in una delle lingue ufficiali della Comunità usata nella comunicazione che ha dato origine alla decisione e in particolare nelle informazioni fornite a norma dell', lettere da a) a i), del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2.   La lingua procedurale è usata nella fase scritta e nella fase orale del procedimento, nei verbali e nelle decisioni della commissione di ricorso. Ogni documento redatto in una lingua diversa dalla lingua procedurale è accompagnato da una traduzione nella lingua procedurale. Nel caso di documenti lunghi, le traduzioni possono essere limitate ad estratti. Tuttavia la commissione di ricorso può in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti, richiedere una traduzione più ampia o integrale. 3.   Su richiesta di una delle parti e dopo aver sentito l'altra parte, la commissione di ricorso può autorizzare l'uso di una lingua ufficiale della Comunità diversa dalla lingua procedurale per l'intero procedimento o per parte di esso. 4.   La commissione di ricorso può autorizzare l'interveniente, su sua richiesta e dopo aver sentito l'altra parte, a usare una lingua ufficiale delle Comunità diversa dalla lingua procedurale. 5.   La commissione di ricorso può autorizzare il testimone o l'esperto, il quale dichiari di non poter esprimersi adeguatamente nella lingua procedurale, a usare un'altra lingua ufficiale della Comunità. 6.   Quando la commissione di ricorso autorizza l'uso di una lingua diversa dalla lingua procedurale, la cancelleria provvede alla traduzione o all'interpretazione.
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Regime linguistico (Art. 14 Regolamento (UE) 2008/771) — Testo vigente | Portale Normativo