Art. 12
Esame dei ricorsi
In vigore dal 1 ago 2008
Esame dei ricorsi
1. Le parti non possono presentare nuove prove dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri debitamente giustificato il ritardo nella presentazione delle prove.
2. Non possono essere addotti nuovi motivi dopo il primo scambio di memorie scritte, a meno che la commissione di ricorso non consideri tali motivi basati su nuovi elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento.
3. Se del caso, la commissione di ricorso invita le parti a presentare osservazioni sulle notificazioni da essa effettuate o sulle comunicazioni dell'altra parte o degli intervenienti.
La commissione di ricorso fissa il termine per la presentazione di tali osservazioni.
4. La commissione di ricorso comunica alle parti la chiusura della fase scritta del procedimento.
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