Art. 11

Ricevibilità dei ricorsi

In vigore dal 1 ago 2008
Ricevibilità dei ricorsi 1.   Il ricorso può essere dichiarato irricevibile per una delle seguenti ragioni: a) l'atto di ricorso non è conforme all', paragrafo 1, lettere da a) a d), e paragrafo 2, e all' del presente regolamento; b) il termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è scaduto; c) il ricorso non ha per oggetto una decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006; d) il ricorrente non è destinatario della decisione impugnata e non è in grado di dimostrare che la decisione impugnata riveste per lui un interesse diretto e individuale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2.   Se il presidente non si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso entro il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il ricorso è deferito alla commissione di ricorso per l'esame del merito e della ricevibilità. La pronuncia sulla ricevibilità forma parte della decisione finale.
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Ricevibilità dei ricorsi (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/771) — Testo vigente | Portale Normativo