Art. 11
Ricevibilità dei ricorsi
In vigore dal 1 ago 2008
Ricevibilità dei ricorsi
1. Il ricorso può essere dichiarato irricevibile per una delle seguenti ragioni:
a)
l'atto di ricorso non è conforme all', paragrafo 1, lettere da a) a d), e paragrafo 2, e all' del presente regolamento;
b)
il termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è scaduto;
c)
il ricorso non ha per oggetto una decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
d)
il ricorrente non è destinatario della decisione impugnata e non è in grado di dimostrare che la decisione impugnata riveste per lui un interesse diretto e individuale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. Se il presidente non si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso entro il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il ricorso è deferito alla commissione di ricorso per l'esame del merito e della ricevibilità. La pronuncia sulla ricevibilità forma parte della decisione finale.
Storico versioni
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