Art. 13

Udienze

In vigore dal 1 ago 2008
Udienze 1.   La commissione di ricorso tiene udienza quando lo ritiene necessario o quando una delle parti ne fa richiesta. La richiesta è presentata entro due settimane dalla comunicazione alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente. 2.   La citazione a comparire è notificata alle parti dal cancelliere. 3.   Se una parte regolarmente citata non compare all'udienza, il procedimento può proseguire in sua assenza. 4.   Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, a meno che essa decida diversamente per gravi motivi, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti. 5.   Le udienze sono aperte e condotte dal presidente, che ne garantisce il corretto svolgimento. Il presidente e gli altri membri possono interrogare le parti o i loro rappresentanti. 6.   Il cancelliere redige il verbale dell'udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere e costituisce atto pubblico. Prima della sottoscrizione del verbale, i testimoni e gli esperti sono invitati a verificare e confermare la parte del verbale che riporta la loro deposizione. 7.   L'udienza può svolgersi in videoconferenza o mediante qualsiasi altra tecnologia di comunicazione se i mezzi tecnici sono disponibili.
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Udienze (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/771) — Testo vigente | Portale Normativo