Art. 13
Udienze
In vigore dal 1 ago 2008
Udienze
1. La commissione di ricorso tiene udienza quando lo ritiene necessario o quando una delle parti ne fa richiesta.
La richiesta è presentata entro due settimane dalla comunicazione alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente.
2. La citazione a comparire è notificata alle parti dal cancelliere.
3. Se una parte regolarmente citata non compare all'udienza, il procedimento può proseguire in sua assenza.
4. Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, a meno che essa decida diversamente per gravi motivi, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti.
5. Le udienze sono aperte e condotte dal presidente, che ne garantisce il corretto svolgimento.
Il presidente e gli altri membri possono interrogare le parti o i loro rappresentanti.
6. Il cancelliere redige il verbale dell'udienza.
Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere e costituisce atto pubblico.
Prima della sottoscrizione del verbale, i testimoni e gli esperti sono invitati a verificare e confermare la parte del verbale che riporta la loro deposizione.
7. L'udienza può svolgersi in videoconferenza o mediante qualsiasi altra tecnologia di comunicazione se i mezzi tecnici sono disponibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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