Art. 10
Deposito degli atti procedurali
In vigore dal 1 ago 2008
Deposito degli atti procedurali
1. Tutti gli atti procedurali sono datati e firmati.
2. Ai fini del calcolo dei termini, gli atti procedurali si considerano depositati soltanto nel momento in cui sono ricevuti dalla cancelleria.
3. Le parti e gli intervenienti trasmettono gli atti alla cancelleria mediante consegna diretta o spedizione postale. La commissione di ricorso può autorizzare una parte o un interveniente a depositare atti mediante fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.
Le norme disciplinanti l'uso dei mezzi tecnici di comunicazione, ivi compresa la sottoscrizione elettronica, sono stabilite con la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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