Art. 10

Deposito degli atti procedurali

In vigore dal 1 ago 2008
Deposito degli atti procedurali 1.   Tutti gli atti procedurali sono datati e firmati. 2.   Ai fini del calcolo dei termini, gli atti procedurali si considerano depositati soltanto nel momento in cui sono ricevuti dalla cancelleria. 3.   Le parti e gli intervenienti trasmettono gli atti alla cancelleria mediante consegna diretta o spedizione postale. La commissione di ricorso può autorizzare una parte o un interveniente a depositare atti mediante fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. Le norme disciplinanti l'uso dei mezzi tecnici di comunicazione, ivi compresa la sottoscrizione elettronica, sono stabilite con la procedura di cui all', paragrafo 3.
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