Art. 8
Intervento
In vigore dal 1 ago 2008
Intervento
1. Chiunque dimostri di avere interesse all'esito della controversia promossa dinanzi alla commissione di ricorso può intervenire nel procedimento.
2. La domanda d'intervento, in cui devono essere esposte le circostanze comprovanti il diritto di intervenire, è presentata entro due settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all', paragrafo 6.
3. L'intervento si limita ad aderire od opporsi alle conclusioni di una delle parti.
4. La domanda d'intervento contiene:
a)
il nome, il cognome e l'indirizzo dell'interveniente;
b)
se l'interveniente si fa rappresentare, il nome, il cognome e il domicilio del rappresentante;
c)
l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);
d)
le conclusioni dell'interveniente in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;
e)
i motivi e gli argomenti in fatto e in diritto;
f)
se del caso, la natura delle prove dedotte;
g)
se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella domanda d'intervento, devono essere considerate riservate;
h)
una dichiarazione da cui risulti se l'interveniente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.
5. La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere la domanda d'intervento.
6. Ogni interveniente sostiene le proprie spese.
Storico versioni
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