Art. 7
Memoria difensiva
In vigore dal 1 ago 2008
Memoria difensiva
1. Nei due mesi che seguono la notificazione dell'atto di ricorso, l'agenzia presenta una memoria difensiva.
Il presidente può, in circostanze eccezionali, prorogare tale termine su domanda motivata dell'agenzia.
2. La memoria difensiva contiene:
a)
se l'agenzia si fa rappresentare, il nome, il cognome e l'indirizzo professionale del suo rappresentante;
b)
i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto addotti;
c)
se del caso, la natura delle prove dedotte e un'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;
d)
se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella memoria difensiva, devono considerarsi riservate;
e)
una dichiarazione da cui risulti se l'agenzia consente che le notificazioni destinate ad essa o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.
3. Se l'agenzia, benché regolarmente citata, non presenta una memoria difensiva, il procedimento prosegue in assenza di tale memoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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