Art. 5

Cancelleria e cancelliere

In vigore dal 1 ago 2008
Cancelleria e cancelliere 1.   È istituita in seno all'agenzia una cancelleria presso la commissione di ricorso. La cancelleria è diretta dalla persona nominata come cancelliere a norma del paragrafo 5. 2.   La cancelleria ha il compito di ricevere, trasmettere e conservare i documenti e di prestare ogni altro servizio previsto dal presente regolamento. 3.   La cancelleria tiene un registro dei ricorsi, nel quale sono annotati gli estremi di tutti gli atti di ricorso e dei relativi documenti. 4.   Il personale della cancelleria, compreso il cancelliere, non partecipa a procedimenti dell'agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere proposto ricorso ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. 5.   La commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento dei suoi compiti, da un cancelliere nominato dal direttore esecutivo su proposta del presidente. Il presidente ha facoltà di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della commissione di ricorso. 6.   Il cancelliere verifica l'osservanza dei termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi. 7.   Le istruzioni generali destinate al cancelliere sono adottate con la procedura di cui all', paragrafo 3.
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