Art. 3

Sostituzione dei membri

In vigore dal 1 ago 2008
Sostituzione dei membri 1.   Il membro escluso a norma dell'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sostituito dalla commissione di ricorso con un membro supplente. 2.   Il membro che ne faccia richiesta è sostituito dal presidente con un membro supplente in caso di congedo, malattia, impegni improrogabili od ogni altro motivo che gli impedisca di partecipare al procedimento. I criteri in base ai quali è scelto il membro supplente sono definiti con la procedura di cui all', paragrafo 3. Se un membro non è in grado di chiedere d'essere sostituito, il presidente può provvedervi di propria iniziativa. Il presidente può respingere la richiesta di sostituzione soltanto con decisione motivata. Ove sia impedito a partecipare al procedimento, il presidente provvede a designare il proprio supplente. Se non è in grado di provvedervi, il supplente è designato dal più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, in caso di pari anzianità di servizio, da quello più anziano per età. 3.   Se un membro è sostituito prima dello svolgimento dell'udienza, il procedimento non è sospeso e la sostituzione non rende invalidi gli atti del procedimento già compiuti. Se la sostituzione interviene dopo lo svolgimento dell'udienza, quest'ultima deve essere ripetuta salvo accordo contrario delle parti, del membro supplente e degli altri due membri che decidono sul ricorso. 4.   In caso di sostituzione, il membro supplente è vincolato da qualsiasi decisione interlocutoria già adottata. 5.   L'assenza di un membro successiva all'adozione della decisione finale da parte della commissione di ricorso non impedisce a quest'ultima di compiere i rimanenti atti del procedimento. Se il presidente non è in grado di sottoscrivere la decisione o di compiere i rimanenti atti del procedimento, vi provvede a nome del presidente il più anziano di servizio dei membri che decidono sul ricorso o, se questi hanno la stessa anzianità di servizio nella commissione di ricorso, da quello più anziano per età.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:771:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo