Art. 2
Esclusione dei membri
In vigore dal 1 ago 2008
Esclusione dei membri
Qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il membro della Commissione di ricorso interessato, prima che sia adottata una decisione, è invitato a presentare osservazioni sulle ragioni di ricusazione sollevate ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
In attesa della decisione di cui all'articolo 90, paragrafo 7, dello stesso regolamento, il procedimento è sospeso.
Storico versioni
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