Art. 2

Esclusione dei membri

In vigore dal 1 ago 2008
Esclusione dei membri Qualora si applichi la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il membro della Commissione di ricorso interessato, prima che sia adottata una decisione, è invitato a presentare osservazioni sulle ragioni di ricusazione sollevate ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 6, dello stesso regolamento. In attesa della decisione di cui all'articolo 90, paragrafo 7, dello stesso regolamento, il procedimento è sospeso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:771:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo