Art. 1
Composizione
In vigore dal 1 ago 2008
Composizione
1. Su ogni ricorso decidono tre membri della commissione di ricorso dell'agenzia, qui di seguito denominata «la commissione di ricorso».
Almeno uno di essi possiede un'adeguata formazione giuridica e almeno un altro un'adeguata formazione tecnica, conformemente al regolamento (CE) n. 1238/2007.
2. Il presidente della commissione di ricorso, o uno dei suoi supplenti, presiede all'esame di tutti i ricorsi.
3. Il presidente assicura la qualità e la coerenza delle decisioni adottate dalla commissione di ricorso.
Storico versioni
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