Art. 4
Relatore
In vigore dal 1 ago 2008
Relatore
1. Il presidente nomina relatore uno degli altri membri che decidono sul ricorso o assume egli stesso tale funzione, tenendo conto della necessità di distribuire equamente il carico di lavoro tra tutti i membri.
2. Il relatore svolge l'esame preliminare del ricorso.
3. La commissione di ricorso può, su proposta del relatore, adottare ogni provvedimento procedurale di cui all'.
L'esecuzione di tali provvedimenti può essere affidata al relatore.
4. Il relatore redige un progetto di decisione.
Storico versioni
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