Art. 16
Prove
In vigore dal 1 ago 2008
Prove
1. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, i mezzi di acquisizione delle prove comprendono:
a)
la richiesta di informazioni;
b)
la produzione di documenti e oggetti;
c)
l'audizione di parti o di testimoni;
d)
il parere di esperti.
Le norme di attuazione riguardanti l'acquisizione delle prove sono stabilite con la procedura di cui all', paragrafo 3.
2. La commissione di ricorso, se ritiene necessario che una parte, un testimone o un esperto deponga oralmente, convoca dinanzi a sé la persona interessata.
3. Le parti sono informate dell'audizione dei testimoni e degli esperti dinanzi alla commissione di ricorso. Esse hanno facoltà di presenziare all'audizione e di porre quesiti al testimone o all'esperto.
Le parti possono ricusare l'esperto o il testimone per incompetenza nella materia oggetto del ricorso. Sulla ricusazione decide la commissione di ricorso.
4. Prima di deporre, l'esperto o il testimone è tenuto a dichiarare qualsiasi eventuale interesse personale nella controversia e a indicare se ha assunto in precedenza la rappresentanza di una delle parti o se ha partecipato all'adozione della decisione impugnata.
In mancanza della dichiarazione spontanea dell'esperto o del testimone, le parti possono sollevare la questione dinanzi alla commissione di ricorso.
5. Il testimone o l' esperto possono essere ricusati entro il termine di due settimane a decorrere dalla notificazione alle parti della citazione del primo o della nomina del secondo. La parte motiva la ricusazione e indica la natura delle prove dedotte a sostegno di essa.
6. La deposizione dei testimoni e degli esperti è riportata nel verbale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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