Art. 22
Notificazione degli atti
In vigore dal 1 ago 2008
Notificazione degli atti
Il cancelliere provvede a notificare alle parti e agli intervenienti le decisioni e le comunicazioni della commissione di ricorso.
La notificazione è effettuata in uno dei modi seguenti:
1)
spedizione postale raccomandata con avviso di ricevimento;
2)
consegna diretta della copia contro ricevuta;
3)
ogni mezzo tecnico di comunicazione a disposizione della commissione di ricorso, al cui uso la parte o il suo rappresentante abbia acconsentito.
Storico versioni
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