Art. 22

Notificazione degli atti

In vigore dal 1 ago 2008
Notificazione degli atti Il cancelliere provvede a notificare alle parti e agli intervenienti le decisioni e le comunicazioni della commissione di ricorso. La notificazione è effettuata in uno dei modi seguenti: 1) spedizione postale raccomandata con avviso di ricevimento; 2) consegna diretta della copia contro ricevuta; 3) ogni mezzo tecnico di comunicazione a disposizione della commissione di ricorso, al cui uso la parte o il suo rappresentante abbia acconsentito.
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