Art. 24

Proroga e superamento dei termini

In vigore dal 1 ago 2008
Proroga e superamento dei termini 1.   Ogni termine fissato a norma del presente regolamento può essere prorogato da chi lo ha stabilito. 2.   Il superamento del termine non pregiudica i diritti della parte se questa può dimostrare alla commissione di ricorso che è dovuto a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.
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Proroga e superamento dei termini (Art. 24 Regolamento (UE) 2008/771) — Testo vigente | Portale Normativo