Art. 24
Proroga e superamento dei termini
In vigore dal 1 ago 2008
Proroga e superamento dei termini
1. Ogni termine fissato a norma del presente regolamento può essere prorogato da chi lo ha stabilito.
2. Il superamento del termine non pregiudica i diritti della parte se questa può dimostrare alla commissione di ricorso che è dovuto a circostanze imprevedibili o a forza maggiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:771:oj#art-24