Art. 26
Rettifiche
In vigore dal 1 ago 2008
Rettifiche
Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti presentata entro un mese dalla notificazione della decisione, rettificare gli errori materiali, gli errori di calcolo e gli errori manifesti contenuti nella decisione.
Storico versioni
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