Art. 26

Rettifiche

In vigore dal 1 ago 2008
Rettifiche Dopo aver sentito le parti, la commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti presentata entro un mese dalla notificazione della decisione, rettificare gli errori materiali, gli errori di calcolo e gli errori manifesti contenuti nella decisione.
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Rettifiche (Art. 26 Regolamento (UE) 2008/771) — Testo vigente | Portale Normativo