Art. 21

Seguito e correzioni finanziarie

In vigore dal 24 lug 2008
Seguito e correzioni finanziarie 1.   Gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per gli aiuti concessi a norma dei capi II, III e IV del presente regolamento. 2.   La Commissione procede alle rettifiche finanziarie previste dall’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006 qualora gli Stati membri non rispettino le condizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare: a) l’obbligo per le persone o le imprese beneficiarie degli aiuti di sottoporsi a misure di ristrutturazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b); b) gli obblighi previsti per la riduzione dello sforzo di pesca nonché l’arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca stabilito in un piano di adeguamento delle flotte conformemente alle disposizioni degli ; c) le riduzioni della capacità di pesca effettuate nell’ambito del disarmo parziale conformemente alle disposizioni degli . I criteri per le rettifiche stabilite dall’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006 si applicano di conseguenza.
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