Art. 12

Piani di adeguamento della flotta

In vigore dal 24 lug 2008
Piani di adeguamento della flotta 1.   Gli Stati membri possono varare e attuare piani di adeguamento della flotta finalizzati alla ristrutturazione delle flotte o di segmenti di flotta da pesca colpita dalla crisi economica. 2.   I piani di adeguamento della flotta possono comprendere le misure di cui al titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e quelle previste dal presente regolamento. 3.   I piani di adeguamento della flotta sono destinati unicamente alle flotte o ai segmenti di flotta i cui costi energetici rappresentano, in media, non meno del 30 % dei costi di produzione, in base al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1o luglio 2008 della flotta interessata. 4.   Ogni piano di adeguamento della flotta deve: a) dare luogo, entro il 31 dicembre 2012, ad una riduzione definitiva di almeno il 30 % della capacità di pesca della flotta o del segmento di flotta interessato dal piano; questa soglia può essere abbassata ad un minimo del 20 %, previa approvazione della Commissione, se il piano di adeguamento della flotta riguarda uno Stato membro la cui flotta peschereccia è costituita da meno di 100 unità attive o meno di 12 000 GT, o allorché un piano di adeguamento delle flotte copra soltanto navi di meno di 12 metri, nel qual caso una riduzione del 30 % danneggerebbe in misura sproporzionata le attività connesse alla pesca e l’insieme dell’indotto; b) elencare i pescherecci soggetti al piano, contrassegnati dal nome e dal numero di immatricolazione nel registro della flotta peschereccia comunitaria. 5.   Ciascun peschereccio può essere soggetto ad un solo piano di adeguamento della flotta. Un peschereccio può essere inserito in un piano di adeguamento della flotta alle seguenti condizioni: a) deve aver esercitato un’attività di pesca per almeno 120 giorni in mare durante i due anni precedenti la data di adozione del piano di adeguamento della flotta; e b) deve essere operativo il 31 luglio 2008. 6.   Al più tardi il 30 giugno 2009, gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani di adeguamento della flotta adottati. 7.   Quando uno Stato membro chiede una revisione del proprio programma operativo allo scopo di includervi i piani di adeguamento della flotta, si applica l’ del regolamento (CE) n. 1198/2006.
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Piani di adeguamento della flotta (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/744) — Testo vigente | Portale Normativo