Art. 14
Arresto definitivo delle attività di pesca
In vigore dal 24 lug 2008
Arresto definitivo delle attività di pesca
1. Agli effetti dell’ del regolamento (CE) n. 1198/2006, i piani di adeguamento della flotta sono assimilati ai piani di adeguamento dello sforzo di pesca menzionati in tale articolo.
2. Il disposto dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non si applica alle misure di arresto definitivo adottate nell’ambito di un piano di adeguamento della flotta.
3. I pescherecci elencati in un piano di adeguamento della flotta in vista dell’arresto definitivo delle attività di pesca cessano definitivamente le attività di pesca entro i sei mesi successivi all’adozione del suddetto piano.
Storico versioni
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