Art. 15
Arresto temporaneo delle attività di pesca
In vigore dal 24 lug 2008
Arresto temporaneo delle attività di pesca
1. Oltre alle misure di cui all’ del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all’ del presente regolamento, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di aiuto all’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci soggetti ad un piano di adeguamento della flotta, purché l’arresto temporaneo abbia luogo durante il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 per una durata massima di:
a)
tre mesi prima del ritiro definitivo del peschereccio o durante il periodo di sostituzione del motore; può essere accordata una proroga di altri tre mesi se la sostituzione del motore è ancora in corso;
b)
sei settimane per gli altri pescherecci elencati nel piano di adeguamento della flotta, qualora questi siano soggetti ad una delle altre misure di cui all’, paragrafo 2.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono coprire i seguenti costi:
a)
i costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è ormeggiato in porto (quali oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione, oneri finanziari su mutui);
b)
una parte dello stipendio base dei pescatori.
3. Il contributo pubblico totale per Stato membro a favore delle misure di cui al paragrafo 1 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 6 milioni di EUR o l’8 % del sostegno finanziario del FEP assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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