Art. 17

Disarmo parziale

In vigore dal 24 lug 2008
Disarmo parziale Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi, secondo le disposizioni del presente capo, contributi pubblici ai proprietari di pescherecci che ritirano definitivamente uno o più pescherecci oggetto di un piano di adeguamento della flotta al fine di costruire un nuovo peschereccio con capacità di pesca e consumo energetico inferiori (in seguito denominato «disarmo parziale»), a condizione che il piano di adeguamento della flotta: a) comprenda pescherecci dotati degli stessi attrezzi da pesca; e b) comprenda pescherecci che rappresentano almeno il 70 % della capacità della flotta dello Stato membro dotata degli attrezzi in questione.
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