Art. 18

Contributi pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca nel caso di un disarmo parziale

In vigore dal 24 lug 2008
Contributi pubblici per l’arresto definitivo delle attività di pesca nel caso di un disarmo parziale 1.   Oltre a quanto disposto nell’ del regolamento (CE) n. 1198/2006, i proprietari di un peschereccio che optano per il disarmo parziale hanno diritto a un contributo pubblico per l’arresto definitivo delle attività di pesca corrispondente alla differenza tra la capacità ritirata e la capacità riassegnata ad un nuovo peschereccio. 2.   La capacità di pesca del nuovo peschereccio non può essere superiore al 40 % della capacità ritirata dai proprietari. 3.   Se del caso, gli Stati membri adattano opportunamente la licenza di pesca.
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