Art. 20
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 24 lug 2008
Disposizioni finanziarie
1. In deroga all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la partecipazione del FEP alle operazioni finanziate nel quadro della presente azione specifica prevista dal presente regolamento è soggetta ad un massimale del 95 % della spesa pubblica totale e non è presa in considerazione per il calcolo dei massimali di cui all’articolo 53, paragrafo 3 di detto regolamento.
2. In deroga all’articolo 55, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1198/2006 la data di ammissibilità delle spese relative alle misure finanziate da tale azione specifica è il 31 luglio 2008.
3. In deroga all’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la Commissione versa, su richiesta dello Stato membro, un secondo prefinanziamento pari al 7 % del contributo del FEP al programma operativo per il periodo 2007-2013. Per i programmi operativi adottati nel 2007, la richiesta di cui sopra deve essere presentata alla Commissione entro il 31 ottobre 2008. Per i programmi operativi adottati nel 2008, la richiesta di cui sopra deve essere presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2009. L’importo del prefinanziamento può essere ripartito in due esercizi finanziari in funzione del bilancio disponibile del FEP.
4. In deroga all’articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, se viene versato un secondo prefinanziamento ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, l’organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l’importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell’ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del secondo prefinanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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