Art. 19

Ritiro e riassegnazione della capacità di pesca

In vigore dal 24 lug 2008
Ritiro e riassegnazione della capacità di pesca 1.   In deroga all’, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri hanno facoltà di riassegnare ai nuovi pescherecci di cui all’ del presente regolamento fino al 25 % della capacità definitivamente ritirata nell’ambito di un piano di adeguamento della flotta. 2.   I livelli di riferimento di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono dedotti dalla differenza tra la capacità definitivamente ritirata e la capacità riassegnata. 3.   Non è necessario prendere in considerazione la capacità riassegnata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per determinare l’equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell’ del regolamento (CE) n. 2371/2002. 4.   Nei piani di adeguamento della flotta in cui il disarmo parziale interessa più del 33 % della capacità iniziale della flotta, la riduzione complessiva di capacità deve essere di almeno il 66 %.
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