Art. 13
Osservanza e controllo dei piani di adeguamento della flotta
In vigore dal 24 lug 2008
Osservanza e controllo dei piani di adeguamento della flotta
1. Le relazioni di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1198/2006 comprendono i risultati ottenuti con l’attuazione dei piani di adeguamento della flotta.
2. La Commissione può effettuare verifiche dell’attuazione dei piani di adeguamento della flotta. A questo scopo, essa può farsi assistere da esperti esterni finanziati dal FEP a norma dell’articolo 46, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Storico versioni
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