Art. 13

Osservanza e controllo dei piani di adeguamento della flotta

In vigore dal 24 lug 2008
Osservanza e controllo dei piani di adeguamento della flotta 1.   Le relazioni di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1198/2006 comprendono i risultati ottenuti con l’attuazione dei piani di adeguamento della flotta. 2.   La Commissione può effettuare verifiche dell’attuazione dei piani di adeguamento della flotta. A questo scopo, essa può farsi assistere da esperti esterni finanziati dal FEP a norma dell’articolo 46, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:744:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Osservanza e controllo dei piani di adeguamento della flotta (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/744) — Testo vigente | Portale Normativo