Art. 23
Modalità di applicazione
In vigore dal 24 lug 2008
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 101, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1198/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:744:oj#art-23