Art. 16

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

In vigore dal 24 lug 2008
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività 1.   In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento di attrezzatura di bordo o di attrezzi da pesca o di un nuovo motore destinati a migliorare sostanzialmente l’efficienza energetica dei pescherecci, compresi i pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici, la partecipazione finanziaria minima dei privati all’operazione è del 40 % del totale dei costi ammissibili per l’operazione. 2.   Gli Stati membri fissano la partecipazione finanziaria minima dei privati di cui al paragrafo 1 sulla base di criteri obiettivi quali l’età del peschereccio, il miglioramento dell’efficienza energetica o la riduzione di capacità prevista nel piano di adeguamento della flotta. 3.   Il limite di età di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non si applica ai pescherecci che beneficiano di aiuti a norma del presente articolo per la sostituzione di attrezzatura di bordo o di attrezzi da pesca. 4.   In deroga all’articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire ad una sola sostituzione del motore su ciascun peschereccio di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri oggetto di un piano di adeguamento della flotta, a condizione che il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20 % inferiore a quello vecchio e migliori l’efficienza energetica. 5.   In deroga all’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1198/2006, è consentita un’ulteriore sostituzione degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci oggetto di un piano di adeguamento della flotta, a condizione che i nuovi attrezzi migliorino sostanzialmente l’efficienza energetica. Non si applicano le condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:744:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/744) — Testo vigente | Portale Normativo