Art. 6
Arresto temporaneo delle attività di pesca
In vigore dal 24 lug 2008
Arresto temporaneo delle attività di pesca
1. Oltre alle misure previste all’ del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di aiuto all’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima di tre mesi, attuate nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 dicembre 2009, alle seguenti condizioni:
a)
l’arresto temporaneo delle attività di pesca è iniziato prima del 31 dicembre 2008; e
b)
fino al 31 gennaio 2009, le imprese beneficiarie si sottopongono a misure di ristrutturazione quali piani di adeguamento della flotta, piani di adeguamento dello sforzo di pesca, piani nazionali di disarmo, piani di catture o altre misure di ristrutturazione/ammodernamento.
I piani di gestione di cui agli del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono coperti dal presente paragrafo, nella misura in cui implicano dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1198/2006.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono coprire i seguenti costi:
a)
una parte dei costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è ormeggiato in porto (quali oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione, oneri finanziari su mutui);
b)
una parte dello stipendio base dei pescatori.
3. Il contributo pubblico totale per Stato membro a favore delle misure di cui al paragrafo 1 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 6 milioni di EUR o l’8 % del sostegno finanziario del FEP assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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