Art. 9

Azioni collettive

In vigore dal 24 lug 2008
Azioni collettive 1.   Oltre alle azioni collettive di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di assistenza tecnica per: a) l’esecuzione di audit energetici per gruppi di pescherecci; e b) la consultazione di esperti per l’elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento, compresi i piani di adeguamento della flotta di cui all’. 2.   In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’aliquota massima di contributo pubblico è del 100 %. 3.   Il FEP può contribuire al finanziamento della compensazione concessa alle organizzazioni di produttori che non hanno più diritto all’aiuto di cui all’, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (5), per compensare i costi derivanti dagli obblighi ad esse imposti dall’ dello stesso regolamento e alle condizioni stabilite all’, paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:744:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo