Art. 9
Azioni collettive
In vigore dal 24 lug 2008
Azioni collettive
1. Oltre alle azioni collettive di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di assistenza tecnica per:
a)
l’esecuzione di audit energetici per gruppi di pescherecci; e
b)
la consultazione di esperti per l’elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento, compresi i piani di adeguamento della flotta di cui all’.
2. In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’aliquota massima di contributo pubblico è del 100 %.
3. Il FEP può contribuire al finanziamento della compensazione concessa alle organizzazioni di produttori che non hanno più diritto all’aiuto di cui all’, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (5), per compensare i costi derivanti dagli obblighi ad esse imposti dall’ dello stesso regolamento e alle condizioni stabilite all’, paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo regolamento.
Storico versioni
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