Art. 10
Progetti pilota
In vigore dal 24 lug 2008
Progetti pilota
Oltre alle misure di cui all’articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di progetti pilota intesi a sperimentare migliorie tecniche finalizzate alla riduzione del consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell’apparecchiatura o degli attrezzi da pesca, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici.
Storico versioni
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