Art. 7
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
In vigore dal 24 lug 2008
Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività
In deroga all’allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento di attrezzatura di bordo, compresi i motori ausiliari, destinata a migliorare sostanzialmente l’efficienza energetica dei pescherecci, compresi i pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici, la partecipazione finanziaria minima dei privati all’operazione è del 40 %.
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