Art. 4
Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato
In vigore dal 24 lug 2008
Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento, nei limiti del campo d’applicazione dell’articolo 36 del trattato.
2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità, i quali oltrepassino i limiti stabiliti all’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (4).
3. Se gli Stati membri concedono aiuti senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità, entro i limiti stabiliti all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 736/2008, essi trasmettono alla Commissione informazioni sintetiche sugli aiuti in questione prima della loro attuazione. Inoltre, entro il 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli aiuti concessi ai sensi del presente paragrafo.
Storico versioni
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