Art. 14 · Arresto definitivo delle attività di pesca

Art. 14

Arresto definitivo delle attività di pesca

In vigore dal 24 lug 2008
Arresto definitivo delle attività di pesca 1.   Agli effetti dell’ del regolamento (CE) n. 1198/2006, i piani di adeguamento della flotta sono assimilati ai piani di adeguamento dello sforzo di pesca menzionati in tale articolo. 2.   Il disposto dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non si applica alle misure di arresto definitivo adottate nell’ambito di un piano di adeguamento della flotta. 3.   I pescherecci elencati in un piano di adeguamento della flotta in vista dell’arresto definitivo delle attività di pesca cessano definitivamente le attività di pesca entro i sei mesi successivi all’adozione del suddetto piano.
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