Art. 46

Deroghe

In vigore dal 27 giu 2008
Deroghe L’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’ del presente regolamento può essere sospesa ove si constati che i prodotti cui si applicano tali disposizioni sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o a pratiche enologiche diverse da quelle di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.
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Deroghe (Art. 46 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo