Art. 48
Elenchi degli organismi competenti
In vigore dal 27 giu 2008
Elenchi degli organismi competenti
1. La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi, dei laboratori, nonché dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I 1. La Commissione rende pubblici su internet i nomi e gli indirizzi di tali organismi e laboratori.
2. Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano:
a)
i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per la redazione dei documenti V I 1;
b)
i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a redigere i documenti V I 1.
Negli elenchi di cui al paragrafo 1 sono inclusi soltanto gli organismi e i laboratori ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo a fornire, su richiesta, alla Commissione e agli Stati membri, tutte le informazioni utili per la valutazione dei dati contenuti nel documento.
3. Gli elenchi sono aggiornati, in particolare, a seguito di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.
Storico versioni
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