Art. 48

Elenchi degli organismi competenti

In vigore dal 27 giu 2008
Elenchi degli organismi competenti 1.   La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi, dei laboratori, nonché dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I 1. La Commissione rende pubblici su internet i nomi e gli indirizzi di tali organismi e laboratori. 2.   Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano: a) i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per la redazione dei documenti V I 1; b) i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a redigere i documenti V I 1. Negli elenchi di cui al paragrafo 1 sono inclusi soltanto gli organismi e i laboratori ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo a fornire, su richiesta, alla Commissione e agli Stati membri, tutte le informazioni utili per la valutazione dei dati contenuti nel documento. 3.   Gli elenchi sono aggiornati, in particolare, a seguito di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.
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Elenchi degli organismi competenti (Art. 48 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo